15.07.2020 – Ordinanza prevenzione incendi boschivi

Data:
16 Luglio 2020

Si pubblica l’ordinanza del Sindaco con la quale, ciascuno per le rispettive e singole competenze e responsabilità, nel periodo di massimo rischio d’incendio boschivo per il quale è dichiarato lo stato di pericolosità (15 giugno — 30 settembre 2020), allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendio di interfaccia, su tutto il territorio comunale, è vietato:

  • accendere fuochi di ogni genere (salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzati);
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli,
  • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato incendio;
  • esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come “lanterne volanti” dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici (salvo deroghe rilasciate ai sensi dell’art. 92, comma 1, punto e), del Regolamento Regionale n° 7/2005);
  • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  • mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

Il testo completo dell’ordinza è disponibile al seguente link.

 

Ultimo aggiornamento

27 Dicembre 2020, 12:07